Atto di segnalazione Anac sugli obblighi di comunicazione, pubblicità e controllo delle modificazioni del contratto

L’Anac, con l’Atto di segnalazione n°4 del 13/02/2019 approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 112 del 13.02.2019, concernente gli obblighi di comunicazione, pubblicità e controllo delle modificazioni del contratto ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, ha inteso formulare alcune proposte di modifica normativa, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione delle modifiche al contratto in corso e al relativo regime sanzionatorio in caso di inadempimento, come disciplinati dal comma 8 e 14 dell’art. 106 del Codice.

La segnalazione è mossa da un intento di semplificazione e di razionalizzazione del quadro normativo, allo scopo di ridurre gli oneri informativi a carico delle stazioni appaltanti assicurando, al contempo, l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie a svolgere una efficace attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle varianti e degli strumenti di modifica del contratto in corso di esecuzione, in conformità al principio di economicità efficacia e trasparenza.

Nel documento, Anac richiede di estendere il regime di trasparenza anche alle modifiche contrattuali di cui al comma 1, lettera c), ovvero alle varianti in corso d’opera propriamente dette.

Chiede inoltre di modificare le modalità di pubblicazione previste dalla norma eliminando il riferimento alla sezione Amministrazione Trasparente (sul sito dell’Autorità) e di indicare, come sede di pubblicazione, una specifica sezione del sito istituzionale dell’Anac, liberamente consultabile da tutti i cittadini, in cui saranno rese disponibili oltre a tutte le altre informazioni sui contratti, anche quelle relative alle modifiche di cui all’art. 106.

Sul tema poi della trasmissione all’Autorità dei dati informativi relativi alle modifiche contrattuali l’Anac suggerisce di sostituire le indicazioni sulle modalità di  comunicazione dei dati informativi e dei documenti relativi alle modifiche  contrattuali contenute all’interno dell’art. 106 (comma 8 e comma 14) con  l’espresso rinvio al citato art. 213, comma  9, ovvero con la precisazione che “l’Autorità,  con propria deliberazione, individua, ai sensi dell’art. 213, comma 9, le  informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione delle  informazioni previste dal comma 8 e dal   comma 14 del medesimo art.106”.

Per quanto poi riguarda il diversificato regime sanzionatorio in atto, previsto per le modificazioni del contratto, questo non appare supportato da adeguate motivazioni.

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