CAM, Palazzo Spada ne ribadisce il concreto oggetto che hanno nell’appalto

Importante sentenza del Consiglio di Stato del 27 maggio 2024 n. 4701 che afferma che l’eterointegrazione della disciplina non è sufficiente e non è giustificabile con il principio del risultato. L’eterointegrazione del dato normativo all’interno della lex specialis, così come il riferimento al principio del risultato, non possono rappresentare delle esimenti per non richiamare in maniera dettagliata e coerente, con le indicazioni del bando di gara, i Criteri Ambientali Minimi richiesti per l’affidamento.

I CAM devono attenere al concreto oggetto dell’appalto e non ridursi ad un mero riferimento. Tali concetti dovranno diventare imprescindibili nell’applicazione dei criteri di valutazione delle offerte.

Perché, secondo il giudizio di Palazzo Spada, pur se la discrezionalità delle Stazioni appaltanti rimane integra, rimane però fondamentale quello che è il riconoscimento dell’offerta tecnica legato al principio del risultato. Senza entrare nei particolari della sentenza del Consiglio di Stato che si è espresso verso l’appello contro la sentenza del TAR Campania del 15 gennaio 2024 n. 377 su una gara per l’affidamento di un multiservizio tecnologico su 6 lotti, si evidenzia come questi abbia fatto riferimento all’art.34 comma 1 del dlgs n.50 del 2016 che chiede: “l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (….) ”.

Nell’art.57 secondo comma del Dlgs n. 36/2023 troviamo una sorta di continuità della disciplina con il carattere c.d. mandatory dei criteri ambientali minimi pertanto il ricorso è stato accolto, con il conseguente annullamento della gara proprio per il mancato rispetto della disciplina dei contratti pubblici sui Criteri Ambientali Minimi.

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