Il CdS dà un ok con riserva sulle Linee Guida sull’OEPV

Con il documento 966/2018 il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con riserva sulle Linee Guida ANAC in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, perché secondo quanto ravvisato non vengono fornite indicazioni utili a orientare la scelta delle stazioni appaltanti dove è ammessa la discrezionalità sul criterio di aggiudicazione. Tale parere è arrivato in seguito alla richiesta fatta lo scorso febbraio dall’ANAC affinché il CdS esercitasse le proprie funzioni consultive in relazione alle Linee Guida n. 2, sull’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).

Ecco allora che Palazzo Spada nell’analisi delle linee guida evidenzia in definitiva come, l’Autorità:

  • fornisce indicazioni utili in ordine alla definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione che devono essere sottesi alla costruzione degli elementi o criteri di valutazione
  • non fornisce indicazioni utili ad orientare la scelta delle stazioni appaltanti dove è ammessa la discrezionalità sul criterio di aggiudicazione nelle ipotesi in cui è comunque ammesso il ricorso al criterio del minor prezzo.

Infatti, come si legge nel parere: “facilitano le stazioni appaltanti e gli operatori economici nella gestione della nuova disciplina, […] di fornire indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV”, soprattutto per quanto riguarda la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l’offerta e la successiva aggregazione dei punteggi, “deve anche osservarsi che, in sede di adeguamento del testo (la cui adozione avverrà a circa due anni dall’entrata in vigore del ‘Codice’), sarebbe stato auspicabile ampliare il campo di indagine al fine di offrire agli operatori del settore uno strumento ancora più utile per la gestione delle procedure di aggiudicazione”. Il CdS continua poi rilevando criticità quando servono: “per orientare la discrezionalità delle amministrazioni sulla scelta del criterio di aggiudicazione nelle ipotesi in cui è comunque ammesso il ricorso al criterio del minor prezzo”.

Ecco allora che nell’esito del parere il CdS ritiene che l’Autorità anticorruzione avrebbe dovuto “arricchire il testo in esame con indicazioni volte ad orientare in modo più consapevole la scelta per l’uno o l’altro criterio di aggiudicazione“.

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