Chiarimenti inerenti il requisito di iscrizione all’albo gestori ambientali

Si riporta il comunicato firmato dal presidente dell’Authority Raffaele Cantone che precisa come: “il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione”.

In considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in  particolare, della sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato,  sezione V, nella quale è stato precisato che è l’ordinamento delle pubbliche  commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti  per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione  è «un requisito speciale di idoneità  professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’articolo 39 d.lgs. n. 163  del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di  presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio,  allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver  partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa  certificata professionalità», l’Autorità, nell’adunanza del 27 luglio 2017,  ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, pertanto,  che il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle  gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e  non di esecuzione.

 

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