Chiarimento del Ministero sulla posizione del RUP

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha voluto chiarire la posizione del RUP prima dell’entrata in vigore delle Linee guida ANAC n. 3/2016 specificando che se il responsabile unico del procedimento è stato nominato prima del 22 novembre 2016 non è tenuto al possesso degli attuali requisiti indicati nelle citate Linee guida ma per lui si applicano le norme del regolamento attuativo del Codice di cui al D.Lgs. n. 163/2006. Tale chiarimento ha cercato di colmare una di quelle incertezze conseguenti alla mancanza di allineamento tra Anac e Ministero sulle norme applicative del Codice Appalti. L’ANAC da parte sua aveva spiegato che quanto recitato dalle linee guida «si applicano alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all’entrata in vigore delle citate linee guida, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle suddette, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte». La richiesta di chiarimento è nata però intorno ai titoli che deve possedere il RUP. Infatti nelle linee guida si legge che il RUP deve essere in possesso «di titolo di studio, di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei lavori da affidare», ed in più «per appalti di particolare complessità deve possedere anche la qualifica di project manager». Il Ministero a tal proposito ha ribadito che «le indicazioni fornite con le linee guida n. 3/2016 e il chiarimento già dettato in ordine alla loro entrata in vigore vale nei casi in cui la nomina del responsabile unico del procedimento sia intervenuta contestualmente all’atto di avvio della procedura di gara». Qualora la nomina del Rup fosse precedente all’indizione della procedura devono ritenersi validi i requisiti previsti dal quadro normativo vigente al momento in cui le stesse sono state effettuate (art. 9 del dpr n. 207 del 2010).

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