Entro il prossimo 31 gennaio, le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate, dovranno comunicare ad ANAC la loro disponibilità come piattaforme digitali certificate. Per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici si intende la possibilità di uso permanente delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto di proprietà della stazione appaltante o a disposizione della stessa per il tramite di contratti di servizio stipulati con soggetti terzi.
Il mero utilizzo di piattaforme di soggetti terzi (ad es. acquisti mediante catalogo MEPA), in mancanza della disponibilità della stesse nel senso sopra chiarito, non può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito. Per fare la comunicazione è necessario collegarsi al sito ANAC, sezione AUSA. Il servizio AUSA consente l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e l’aggiornamento, almeno annuale, dei rispettivi dati identificativi. Il servizio Qualificazione consente l’invio della domanda di iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023.
Ai servizi può accedere il soggetto nominato dalla stazione appaltante quale responsabile per l’Anagrafe Unica (RASA) che provvederà alla verifica ed al successivo aggiornamento delle informazioni presenti nell’AUSA e all’invio della domanda di qualificazione. In caso di mancato aggiornamento entro il 31 gennaio, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà. Si ricorda che la qualificazione è necessaria, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre “non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”.
Sempre dal 1/1/2024 tali piattaforme dovranno essere utilizzate anche per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; per la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati ANAC; per l’accesso alla documentazione di gara; per la presentazione del documento di gara unico europeo; per la presentazione delle offerte; l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e per la gestione delle garanzie.
Dal 1 gennaio 2024 non ci saranno più documenti ma interoperabilità fra piattaforme “certificate”.