L’obbligo di comunicazioni elettroniche, previsto dal Codice Appalti, non vale per le gare di importo inferiore a 1000 euro.
E’ quanto affermato dall’Anac in risposta ai tanti dubbi espressi sull’applicabilità dell’articolo 40 del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), visto che dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzare i mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara.
L’articolo 52 ammette delle deroghe in presenza di determinate condizioni, come la natura specialistica dell’appalto o la necessità di utilizzare programmi e strumenti diversi da quelli normalmente a disposizione degli operatori economici, ma nonostante ciò dubbi e incertezze sono rimaste negli operatori.
L’ANAC, con un comunicato del Presidente del 30 ottobre 2018, recante le “Indicazioni alle stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro”, ha cercato di dare così indicazioni precise.
Nel comunicato si legge: “Sono giunte richieste di chiarimento in merito all’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro. In particolare, è stato chiesto se, in relazione alla disposizione recata dall’art. 40, co. 2 del Codice, sia consentito, per gli affidamenti infra 1.000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici”.