Il 16 dicembre è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legislativo di riforma del Codice dei Contratti pubblici che va ad attuare l’art. 1 della Legge n. 78 del 22 /6/2022.
Nei primi due articoli del nuovo Codice si leggono quelli che sono i principi cardine attraverso i quali verrà applicata la nuova disciplina: il principio del risultato e il principio della fiducia. Il primo incarna quello che si può definire come principio primario del testo, ovvero quello di prediligere un’azione che sia tempestiva e che salvaguardi il miglior rapporto qualità/prezzo; il secondo principio, quello della “fiducia”, intende far perseguire un’azione legittima, nella massima correttezza e trasparenza da tutta la filiera acquisti della P.A..
Il Codice si applica ai contratti di appalto e di concessione, non si applica invece ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto. Lo schema si compone di 229 articoli, suddivisi in cinque “libri”:
- libro I dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione,
- libro II dell’appalto,
- libro III dell’appalto nei settori speciali,
- libro IV del partenariato pubblico-privato e delle concessioni,
- libro V del contenzioso e dell’autorità nazionale anticorruzione, disposizioni finali e transitorie.
Secondo quanto si legge nel comunicato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il nuovo testo ha: “(…) Rispettato l’obiettivo di semplificare, velocizzare, sburocratizzare, con grande attenzione per i Comuni, soprattutto quelli più piccoli. È stata innalzata la soglia dell’affidamento di lavori, su indicazione del Consiglio di Stato, per aiutare le piccole e medie stazioni appaltanti. Con la nuova norma – secondo le previsioni del governo – più dell’80% degli appalti oggi in essere avrebbe potuto essere più veloce. Altra importante novità un sistema di programmazione per le opere strategiche con il coinvolgimento diretto delle Regioni. Le opere con indici di concreta realizzabilità e sostenibilità finanziaria saranno inserite direttamente nel DEF.
Ridotti anche i termini del procedimento amministrativo in particolare per la resa dei pareri di competenza: da 45 a 30 giorni per il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e da 60 a 45 per la Conferenza dei Servizi; inoltre le verifiche preventive per le aree di interesse archeologico vedranno un procedimento parallelo che non andrà ad allungare i tempi di realizzazione dell’opera.
È prevista infine una ulteriore liberalizzazione dell’appalto integrato: in questo modo i Comuni piccoli e medi potranno avvalersi di uno strumento che consente la redazione dei progetti da parte dell’impresa, unica eccezione i lavori di manutenzione ordinaria”.
Il nuovo Codice entrerà in vigore, a tutti gli effetti, il prossimo 1° aprile 2023, mentre dal 1° luglio 2023 è stata prevista l’abrogazione del vecchio Codice quello denominato d.lgs. n. 50/2016 e di tutti i procedimenti in corso.