Le clausole del bando di gara che, ai sensi dell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) individuano il livello minimo di capacità tecnica dell’impresa offerente hanno natura escludente e non sono nulle per contrasto col principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare di appalto. E’ quanto afferma il Consiglio di Stato con la sentenza n.1107/2022 a seguito del ricorso contro una stazione appaltante che aveva revocato l’aggiudicazione di una gara per mancanza di requisiti tecnici.
Il Consiglio di Stato ha infatti menzionato come secondo il Codice dei Contratti Pubblici “Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.
Il Consiglio ha poi ricordato come anche successivamente all’introduzione della regola della tassatività delle cause di esclusione nell’ambito della disciplina degli appalti pubblici, è stato stabilito che fossero legittime le clausole dei bandi di gara che prevedono adempimenti a pena di esclusione anche di carattere formale, purché conformi ai tassativi casi contemplati nonché dalle altre disposizioni del Codice dei contratti pubblici, del regolamento di esecuzione e delle leggi statali.