Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021, la Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 recante attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021 in materia di contributo di vigilanza da versare alla stessa Autorità, relativo l’anno 2020.
Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’ANAC, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati: le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016; gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a); le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016.
Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di: affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 di cui alle delibere ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018; affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.
(Fonte Anac)