Il costo del ciclo di vita degli appalti

Infatti l’obiettivo che si persegue è quello di consentire la valutazione economica di una fornitura, di un lavoro o di un servizio tenendo conto di tutti i costi derivanti dallo stesso, e legati al suo ciclo di vita dall’acquisizione, all’utilizzo fino allo smaltimento. Tale criterio potrebbe però ampliare i dati che gli offerenti devono presentare nella propria offerta economica. Ad esempio negli appalti di servizi e forniture, quando vengono presi in considerazioni beni che una volta utilizzati devono essere smaltiti vanno segnalati quegli operatori specializzati che sono terzi rispetto ai fornitori. Le stazioni appalti che intendono applicare il sistema del costo del ciclo di vita degli appalti devono indicare nei documenti di gara i dati che verranno richiesti agli offerenti e il metodo di valutazione che verrà impiegato per determinare i costi del ciclo di vita. Questi metodi possono essere stabiliti a livello nazionale, regionale o locale ma, al fine di evitare distorsioni della concorrenza dovrebbero mantenere caratteri generali e tener conto delle seguenti condizioni:

a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

b) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell’AAP o di altri accordi internazionali che l’Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall’Italia;

c) essere accessibile a tutte le parti interessate.

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