A tracciarne la differenza è tornato il Tar Lazio, sez. V con la sentenza n.11164/2022 che ha posto la netta distinzione tra due tipologie di requisiti quelli attinenti all’operatore e quelli oggetto dell’appalto. La diatriba è nata in una gara avente ad oggetto l’affidamento di servizi postali. Il Giudice nell’affrontare la questione ha dapprima fatto una distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione specificando che se i primi sono necessari per accedere a una procedura di gara in quanto requisiti generali attinenti ai criteri di selezione gli altri, i requisiti di esecuzione, vanno a caratterizzare la fase esecutiva del servizio. I primi sono richiesti al concorrente sin dal momento della presentazione dell’offerta mentre i secondi sono le condizioni per la stipula del contratto d’appalto. La regolazione dei requisiti di esecuzione dipende in definitiva dal fatto che:
- Se richiesti nell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale non averli al momento della gara comporta o l’esclusione dalla gara o la mancata attribuzione del punteggio
- Se richiesti come condizione per stipulare il contratto la loro mancanza comporta la decadenza dell’aggiudicazione per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario.