Con il 1° luglio 2024 scade la qualificazione “con riserva” finora operante per province e città metropolitane, comuni capoluogo di provincia e delle regioni, e stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento. Ecco il comunicato del Presidente dell’ANAC: (..)
Per tutte le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all’articolo 63, comma 4, si richiama l’art. 9, comma 1 dell’All. II.4 che prevede che “La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024”. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2024 la qualificazione con “riserva” disposta ai sensi dell’art. 63, comma 4, decadrà. Dato l’approssimarsi del termine di validità della riserva di cui al comma 4, si rammenta alle stazioni appaltanti che non abbiano ancora provveduto, di inviare l’istanza per la qualificazione “a regime”, che può essere presentata mediante il servizio “Qualificazione stazioni appaltanti”, disponibile nel sito istituzionale dell’ANAC al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/qualificazionedelle-stazioni-appaltanti-1.
Ai fini della qualificazione “a regime” si precisa che:
1) l’istanza già presente a sistema relativa alla qualificazione con “riserva” comma 4 è visibile all’interno del servizio “qualificazione stazioni appaltanti”, nella sezione “Le mie istanze”, ma non è modificabile da parte del RASA; pertanto, per l’iscrizione “a regime” il RASA dovrà entrare nel servizio con le proprie credenziali, accedere alla sezione “Le mie istanze” e presentare una nuova istanza di qualificazione ordinaria, per uno o entrambi i settori di interesse (“lavori”, “servizi e forniture”), utilizzando il tasto “AGGIUNGI”; all’atto dell’invio, il sistema metterà automaticamente in scadenza la precedente istanza di qualificazione con “riserva”; per maggiori informazioni è possibile consultare il Manuale Utente del 27.03.2024 pubblicato sulla pagina del servizio (paragrafo 5.4 – Nuova Istanza di Qualificazione);
2) come specificato nel punto 1), nel caso in cui la stazione appaltante sia interessata alla qualificazione per entrambi i settori – “lavori” e “servizi e forniture” – il RASA dovrà presentare due istanze di qualificazione distinte;
3) per l’attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti delle “gare svolte”, delle “comunicazioni all’ANAC” e dell’“uso della piattaforma telematica” saranno prese in considerazione sia le procedure di affidamento per le quali il relativo CIG è stato acquisito nel quinquennio di riferimento 2018- 2022 (tabelle A e B dell’All. II.4) sia quelle relative al periodo nel quale la stazione appaltante ha beneficiato della qualificazione con riserva; questo al fine di consentire, ai fini dell’attribuzione del livello di qualificazione, la valorizzazione dell’esperienza maturata nel periodo della riserva;
4) per i requisiti delle “competenze” e della “formazione”, i dati comunicati dal RASA dovranno essere riferiti, rispettivamente, alla data di presentazione dell’istanza e al triennio precedente alla data di presentazione dell’istanza; 5) fino al 30.06.2024 saranno considerati, ai fini dell’attribuzione dei livelli di qualificazione, i punteggi abbattuti più favorevoli di cui all’art. 3, comma 3 e all’art. 5, comma 4 dell’All. II.4; successivamente a tale data saranno considerati i punteggi dell’art. 3, comma 2 e art. 5, comma 2.
Fonte ANAC