FATTURAZIONE ELETTRONICA, OBBLIGO ANCHE PER SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.13/E del 2 Luglio 2018 cerca di dar risposta a quesiti e dubbi sorti intorno all’obbligo di fatturazione elettronica tra subappaltatori e subcontraenti, che operano con la Pubblica Amministrazione, entrato in vigore dal 1 luglio 2018.

Nella precedente circolare n.8/E/2018 erano stati già chiariti quelli che sono gli aspetti specifici dell’applicazione dell’e-fatturazione cercando di citare specificatamente i casi in cui la e-fatturazione sia obbligatoria. Ora con la nuova circolare n.13/E del 2 Luglio 2018, recante “Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017”, l’Agenzia delle Entrate torna a dare chiarimenti sulle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con la Pubblica amministrazione.

Nel documento viene spiegato che qualora un’impresa stipuli un appalto con la PA, ed in seguito un subappalto con altre imprese per la realizzazione di un’opera, le sue prestazioni nei confronti della PA sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica e stessa cosa è dovuta dalle imprese legate a lei da vincoli di subappalto o subcontratto. Queste dovranno infatti comunicare obbligatoriamente alla stazione appaltante il CIG e/o CUP.

La situazione cambia se le imprese coinvolte in un processo di subappalto, si avvalessero di beni e servizi resi da soggetti terzi. Per questo tipo di rapporto la fatturazione elettronica non è obbligatoria dal 1° luglio 2018, perché tale vincolo è stato rinviato al 1° gennaio 2019. La circolare E/13/2018 chiarisce inoltre che non c’è impegno di fatturazione elettronica anticipata per tutte le prestazioni rese a committenti diversi dalla PA, pur essendo da questa controllati o partecipati, e ribadisce che la fatturazione non coinvolge i rapporti interni tra consorzio e imprese consorziate, anche nel caso in cui il consorzio intrattenga un rapporto diretto con la Pubblica amministrazione. La Circolare inoltre nel ribadire quelli che sono i termini del subappalto, prescrive all’affidatario di comunicare alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, tutti i riferimenti dei sub contratti che non sono rientrano nella qualifica di subappalto stipulati per l’esecuzione dell’appalto (nome del sub-contraente, importo del sub-contratto, oggetto del lavoro, servizio o fornitura).

 

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