Forniture e servizi urgenti: le istruzioni di Cantone

Il Presidente dell’ ANAC in un comunicato del 15 febbraio, diffuso il 1 marzo, ha preso la parola sul problema scaturito dall’ articolo 163, comma 9 del nuovo Codice dei Contratti che definisce come ove “non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità”. L’ANAC dopo le numerose istanze ricevute per l’emissione di pareri sulla congruità dei prezzi ha chiarito che: al fine di razionalizzare l’attività degli uffici competenti e di garantire il rispetto del termine di 60 giorni indicato dalla legge per la sua emissione, ritiene opportuno fornire indicazioni, in merito ai presupposti di ammissibilità delle istanze in oggetto ed alle relative modalità di presentazione. Ricorda pertanto che “le stazioni appaltanti richiedono il parere di cui all’art. 163 solo nei casi in cui hanno dovuto provvedere all’ affidamento di servizi o forniture per far fronte a situazioni di somma urgenza che non abbiano consentito alcun indugio come:

  • eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e  amministrazioni competenti in via ordinaria;
  • eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o  amministrazioni competenti in via ordinaria;
  • calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che,  in ragione della loro intensità ed estensione, debbono, con immediatezza  d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare  durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

L’istanza di parere di congruità dei prezzi deve contenere a pena di inammissibilità:

  • il riferimento alla procedura svolta in applicazione  dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione di servizi o forniture;
  • l’indicazione dei motivi o delle cause che hanno  determinato lo stato di urgenza a cui la stazione appaltante ha dovuto far  fronte senza indugio;
  • l’attestazione della inesistenza per i servizi di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, documentando di avere svolto, al riguardo,  le necessarie verifiche.

La richiesta di parere deve, inoltre, contenere tutte le informazioni e gli elementi essenziali relativi all’ acquisto effettuato che permettono di procedere alla valutazione di congruità del prezzo e conclude che “ le amministrazioni che fanno ricorso alle procedure d’urgenza di cui all ’art.163 citato, per l’acquisizione sia di lavori che di servizi e forniture, anche qualora non abbiano formulato una richiesta di parere di congruità, trasmettono all’ ANAC la relativa documentazione, entro il termine che sarà indicato nel nuovo Regolamento in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici”.

Condividi