Casellario online per gli appalti, consultabili le informazioni degli operatori economici che partecipano alle gare.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 Giugno, ed è entrato in vigore il giorno dopo, un regolamento dell’Anac che prevede la possibilità, da parte dei concorrenti ad una gara d’appalto, di visionare le posizioni degli altri concorrenti durante le svolgimento della procedura.
Questo regolamento va ad attuare l’articolo 213, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, che ha attribuito all’Anac il compito di gestire il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio della stessa Anac e contenente tutte le notizie degli operatori economici. Per l’aggiornamento del Casellario informatico dell’Anac, le Stazioni appaltanti e gli altri soggetti detentori di informazioni, concernenti l’esclusione dalle gare, devono inviare all’Autorità tali informazioni nel termine di 30 giorni, a partire dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse, pena un procedimento dell’Autorità.
Nel nuovo Casellario informatico ci sono infatti notizie e informazioni che le Stazioni Appaltanti, le SOE, Società organismi di attestazione di cui all’art. 84, del d.lgs. n. 50/2016 (S.O.A.) e gli Operatori economici sono tenuti a comunicare all’ANAC, insieme all’aggiornamento delle annotazioni in relazione agli esiti del contenzioso. Nel Casellario informatico sarà quindi possibile verificare anche i dati relativi all’esclusione dalle gare, per fatti emersi nel corso dell’esecuzione del contratto, e comunicati ad Anac dalle Stazioni Appaltanti o da altri soggetti che ne sono a conoscenza, compresa la Procura della Repubblica.
Queste informazioni in particolare, sono espressamente richieste perché ritenute utili alla verifica di gravi illeciti professionali di cui all’ articolo 80, comma 5, lettera c) del codice; per l’attribuzione del rating di impresa di cui all’ articolo 83, comma 10 del codice e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’ articolo 84 del decreto 50/2016. All’Anac è stato inoltre attribuito il compito di creare un ponte tra il Casellario informatico e la Banca dati nazionale degli operatori economici, gestita dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’ articolo 81.
All’Autorità tutte le comunicazioni, come si legge nel regolamento, devono essere inviate tramite Pec e devono contenere esclusivamente informazioni relative alle Stazioni Appaltanti, a Soa, e aggiornamenti sugli esiti del contenzioso.
Per accedere alle informazioni contenute nel Casellario sono state previste tre sezioni distinte a cui possono accedere:
A, contenente i dati relativi alle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle Soa, sarà l’unica ad accesso pubblico;
B, è riservata esclusivamente alle Soa, alle Stazioni appaltanti e agli operatori economici che possono accedervi attraverso il CIG;
C, riservata all’Anac che vi troverà i dati utili allo svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo.