Il Dl 18/2020 introduce una modifica e una serie di deroghe alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, al fine di consentire alle stazioni appaltanti di far fronte alle problematiche determinate dalla diffusione del Covid-19. Importante è la disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 91 del decreto che dispone: l’erogazione dell’anticipazione del prezzo è adesso consentita anche negli appalti avviati d’urgenza, prima della stipulazione del contratto.
Ciò è stabilito dal comma 8 dell’articolo 32 del Codice dei contratti pubblici e può essere attivata da un’amministrazione a fronte di un’emergenza per affrontare particolari situazioni d’igiene e salute pubblica, oltre che di pericolo, proprio come quella che stiamo vivendo in questi giorni del Covid-19.
L’art 91 del DL 18/2020 dà poi precisi riferimenti alle amministrazioni sulla gestione, previa un’attenta analisi, di tutti i casi che possono verificarsi nelle procedure di appalto emergenziali. Si legge infatti nel comma dell’articolo 3 della legge 13/2020 (legge di conversione del primo Dl sull’emergenza) che il rispetto delle misure di contenimento previste dai decreti è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Nella pratica si raccomanda alle Stazioni appaltanti che il far fronte a problematiche derivanti da ritardi nell’esecuzione delle prestazioni va sempre valutato, prima dell’applicazione delle penali, quanto questi siano la conseguenza delle particolari condizioni imposte da decreti sulla normativa emergenziale. L’art 74 del DL 18/2020 nel proiettare lo sguardo alla riorganizzazione che seguirà i giorni dell’emergenza, consente alle amministrazioni fino al 31 dicembre 2020 di effettuare acquisti di beni e servizi informatici anche per consentire lo smartworking ai dipendenti.
Le stazioni appaltanti potranno acquistare queste tipologie di prestazioni e di forniture mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in base all’articolo 63, comma 2, lettera c), del Dlgs 50/2016, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una deve essere una start-up innovativa o una piccola e media impresa innovativa.