Il MIT DICE SI’ ALLE PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO CERTIFICATE COME ALTERNATIVA AL MEPA

Il MIT con il parere del 29 ottobre 2024, n. 2961 ha dato risposta al seguente quesito:

Viene richiesto un chiarimento rispetto alla disciplina degli affidamenti tra i 5.000 e i 140.000 euro per forniture, servizi e servizi di ingegneria in particolare. Nello specifico si chiede di specificare, rispetto all’eventuale sussistenza, a legislazione variata, la previsione dell’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 relativamente obbligo dell’utilizzo del MEPA, della piattaforma regionale e – se vigente – di eventuale mercato elettronico proprio della stazione appaltante. In considerazione delle previsioni dell’art. 25 del D.lgs. 36/2023, infatti, si chiede se l’obbligo di utilizzo delle PAD riguardi anche tale fascia di affidamenti, applicandosi tout court, e quindi si possa procedere con altra PAD certificata e non con MEPA o piattaforma regionale. Si chiede altresì l’eventuale applicabilità di tale previsione anche allo specifico dei servizi di ingegneria, in considerazione della loro peculiare natura e delle previsioni in materia.

Il MIT risponde così:                                                             

L’art. 62 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. recita. “fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa…”. L’art. 1, c. 450 dell al. n. 296/2006 e ss.mm.ii. è ancora vigente ed è norma avente per fine il contenimento della spesa, risulta quindi ancora applicabile. Ciò detto, si può considerare equivalente l’uso di un “sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di competenza regionale” con la PAD in uso prezzo la stazione appaltante. (Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT 30/10/2024)

 

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