La Camera licenzia il Disegno di legge delega in materia di contratti pubblici

La Camera, il 24 maggio 2022, ha dato il via libera al Disegno di legge delega in materia di contratti pubblici. Ora il testo torna al Senato per una ratifica. Il Ddl, delega il Governo ad adottare nei successivi sei mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici al fine di adeguarla al diritto europeo, ai principi della Corte costituzionale, delle giurisdizioni superiori interne e sovranazionali e alle richieste della Commissione europea, cercando così di evitare nuove procedure di infrazione. Altro scopo sarà poi quello di razionalizzare e semplificare la disciplina vigente, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. E’ prevista anche la revisione delle competenze dell’ANAC al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza e la ridefinire della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di conseguire una loro riduzione numerica.
Mentre procedevano i lavori sul Ddl lo scorso 11 maggio 2022 l’VIII Commissione della Camera dei Deputati aveva approvato alcuni emendamenti che poi sarebbero diventati i punti chiave del disegno di legge “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”:
• la modificazione del testo della lettera c) tramite l’inserimento dell’obbligatorietà di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti, pertanto, nella finalità di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, si dovranno prevedere criteri premiali per l’aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con i princìpi dello Small Business Act, di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità;
• la modifica della lettera g) attraverso l’inserimento della facoltà, in capo alle stazioni appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione ad operatori economici, il cui obiettivo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;
• l’inserimento, tra i principi e i criteri direttivi, della nuova lettera h-bis), nella quale si è previsto il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in ipotesi eccezionali e previa adeguata motivazione;
• la modifica della lettera o) con la ridefinizione dei livelli di progettazione al fine della loro riduzione;
• la modifica della lettera cc) dove già si prescriveva l’individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, è stato aggiunto, fermo restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti, l’obbligo di indicare, nei documenti di gara o negli inviti, delle modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta;
• al comma 2, lettera h), dove già si disponeva la promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l’offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti, previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei, è stata aggiunta la previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei.

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