Le norme contenute nel disegno di legge europea 2020 in materia di appalti pubblici, pur cercando di dare una risposta alla lettera di messa in mora che la Commissione UE aveva inviato all’Italia il 24 gennaio 2019 (procedura di infrazione n. 2018/2273), in pratica non hanno apportato soluzioni decisive alla complessa questione del subappalto.
Ecco allora che l’orizzonte normativo per l’applicazione del subappalto risulta tutt’altro che limpido, anzi è opacizzato dai dettami dello Sblocca Cantieri, della legge Europea 2020, del nuovo decreto fiscale 124/2019 (convertito in legge n. 157 del 19 dicembre 2019) mentre si resta in attesa del nuovo regolamento di esecuzione e di attuazione al Codice dei Contratti Pubblici che dovrà sostituire le Linee Guida Anac.
Ma vediamo come è intervenuta la legge Europea 2020: viene proposta l’abrogazione del primo comma dell’art. 80 d.lgs. 50/2016, circa l’esclusione anche delle imprese subappaltatrici dalle procedure di affidamento nel caso vi sia la sussistenza di motivi di esclusione, quali le sentenze definitive penali di condanna.
Nella bozza del ddl in circolo dal 4 febbraio 2020 si può leggere all’art. 105, in riferimento alle imprese subappaltatrici al comma 4, lettera b): “e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80”.
Ecco allora che dalle attese soluzioni ci si trova invece di fronte al “motivo di esclusione” che seppur apparentemente soppresso riappare sotto la forma di “requisito”. Resta però il fatto che viene abrogato l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori contenuta nell’art. 105, comma 6, del Codice.
Viene così archiviato l’attuale regime di sospensione di tale regola con la soppressione dell’art. 1, comma 18, del decreto Sblocca-cantieri.
Rimane però l’incertezza se il subappalto resti sciolto da ogni limite, oppure assoggettato a quello del 30% o del 40%. C’è stato infatti lo Sblocca Cantieri, poi due Sentenze della Corte di Giustizia che hanno sancito l’incompatibilità del limite in riferimento alle Direttive del 2014; ed ancora un comunicato Anac del 2019 che ha ritenuto tale limite ancora vigente.