L’art. 38 co. 1 del d.lgs. 50/2016 prevede la qualificazione delle stazioni appaltanti, previa iscrizione in un apposito elenco tenuto da Anac al fine di migliorare la funzione di acquisto degli organismi pubblici. La norma prevede l’iscrizione di diritto nel suddetto elenco al Ministero delle infrastrutture, ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, a Consip, Invitalia e ai soggetti aggregatori regionali. Ad oggi il decreto attuativo non è stato ancora adottato né sono stati resi noti i requisiti tecnico-organizzativi per l’iscrizione all’elenco né le modalità di attestazione/aggiornamento/revoca della qualificazione. Restano pertanto certi solo i punti fissati dal nuovo codice degli appalti che esprimono l’obiettivo chiaro di rendere più efficiente il sistema di impiego delle risorse pubbliche. Proprio nell’impiego delle risorse pubbliche il legislatore ha poi individuato dei “requisiti premianti” tali da valorizzare la qualificazione delle stazioni appaltanti che devono assolutamente centrare il loro obiettivo di qualificazione pena l’impossibilità di procedere autonomamente nell’acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro, e di lavori di importo superiore a 150.000 euro. Per fare ciò sarà poi importante lavorare sin da ora, oltre alla struttura dell’ufficio acquisti, anche alla storicità della sua attività misurata, ad esempio, attraverso il numero di gare svolte, il livello di soccombenza nel contenzioso, il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori, la formazione, l’aggiornamento del personale chiamato ad adeguarsi alla complessa normativa.