LA REVISIONE DEI PREZZI NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE E’ POSSIBILE SOLO SE PREVISTA NEI DOCUMENTI DI GARA

La revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture è consentita solo se prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”.

E’ quanto afferma l’ANAC in un Atto del suo Presidente formulato in risposta ad una richiesta di parere avanzata dall’Arma dei Carabinieri relativa alla possibilità di procedere a modifiche, anche relative ai prezzi, nei contratti di appalto in corso di esecuzione.

La normativa vigente prevede per i contratti in corso di lavori, e non per quelli di servizi e forniture, la possibilità di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche e prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Nulla è stato invece previsto per gli appalti di servizi e forniture per i quali non è stato pensato alcun meccanismo di compensazione o revisione dei prezzi.

ANAC pertanto ha chiesto al Governo un urgente intervento normativo che consenta “la revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture”.

Ad oggi però le stazioni appaltanti possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall’art. 106 del codice appalti, cioè solo se le modifiche sono previste chiaramente nei documenti di gara.

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