L’ANAC con Delibera numero 289 del 01 aprile 2020 ha chiesto al Governo l’esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020, del versamento della contribuzione dovuta all’ANAC ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31 dicembre 2020, da parte dei soggetti pubblici e privati di seguito elencati:
- le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016;
- gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).
- Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all’art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.
In considerazione delle minori entrate previste per il 2020 per effetto della esenzione di cui sopra, il predetto intervento normativo dovrà autorizzare l’Autorità a coprire le conseguenti minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.
La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità nazionale anticorruzione e fa riferimento al contributo che le amministrazioni che vogliono bandire un appalto e gli operatori economici che intendono prendervi parte devono corrispondere all’ANAC per la vigilanza che essa svolge sul settore dei contratti pubblici.
Per le imprese si va da 20 euro per gli appalti compresi fra 150mila e 300mila euro fino a 500 euro per le gare di importo superiore ai 20 milioni; da 30 a 800 euro il contributo previsto invece per le stazioni appaltanti.
Secondo le stime dell’Autorità, basate sui dati del 2019, imprese e amministrazioni potrebbero, conseguire un risparmio di oltre 40 milioni di euro.