Le domande di partecipazione a una gara devono essere presentate con firma autografa

La delibera n. 1177/2017 dell’ANAC contiene la risposta a quesito, posto da un concorrente a gara, sulla firma da porre alle domande di partecipazione alle gare e al Documento unico di gara europeo (Dgue) che porta la dichiarazione sul possesso dei requisiti. Per l’Anac, la domanda di partecipazione alla gara deve avere la firma autografa. Il quesito era stato posto all’Autorità anticorruzione, come già detto, da un professionista che lamentava la propria esclusione da una gara per non aver adempiuto, nel termine di cinque giorni, alla richiesta di regolarizzazione della documentazione e richiedendo a tal proposito, un chiarimento sulla differenza tra firma autografa e firma «prestampata» con timbro. Il richiedente lamentava infatti, che nel disciplinare di gara non viene specificato in nessun punto che la sottoscrizione dei documenti dove avvenire tramite firma autografa e per questo, a suo giudizio, ritiene ingiustificata la sua esclusione dalla gara la cui domanda lui aveva presentato con: firma e timbro prestampati nonché con copie dei rispettivi documenti di identità allegati. L’ANAC risponde al richiedente «che la sottoscrizione dell’ offerta tecnica si configura, nel nostro ordinamento giuridico, come lo strumento mediante il quale l’ autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, essendo finalizzata a renderne nota la paternità e a vincolare l’ autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta e pertanto la sua assenza inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’ offerta senza che sia necessaria, ai fini dell’ esclusione, una espressa previsione della lex specialis». L’ANAC nella sua risposta chiarisce dunque due cose: la firma prestampata non è da ritenersi sufficiente in una domanda di partecipazione a una gara perché non la si ritiene adeguata a identificare la paternità della dichiarazione; in secondo luogo, la stazione appaltante ha avuto un comportamento corretto nel ritenere escluso il partecipante che ha presentato la documentazione con firma prestampata e timbro. L’unica firma utilizzabile, e quindi ritenuta idonea ai fini della gara, è quindi quella autografa.

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