Le nuove soglie per gli appalti pubblici

Con i Regolamenti europei 2364-2365-2366-2367 del 18 dicembre 2017 sono state aggiornate, con decorrenza 1 gennaio 2018, le soglie di rilevanza comunitaria per l’affidamento dei contratti pubblici previste per l’aggiudicazione degli appalti e delle concessioni fissate. Per effetto dei sopra richiamati Regolamenti, direttamente applicabili e obbligatori per tutti gli Stati membri, visto che non necessitano di recepimento ed abrogano le precedenti soglie in vigore fino al 31 dicembre 2017, dal 1 gennaio 2018 le soglie di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35, commi 1 e 2, del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 sono le seguenti: lavori e concessioni: euro 5.548.000; servizi e forniture settori ordinari: euro 221.000; servizi e forniture settori speciali: euro 443.000. Più specificatamente il Regolamento n. 2364, modificando la direttiva 2014/25/UE muta le soglie per gli appalti degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali fissate dall’art. 15 e, pertanto, innalza la soglia di €. 418.000,00 ad €. 443.000,00; e quella di €. 5.225.000,00 ad €. 5.548.000,00. Invece, il Regolamento n. 2365, innova gli artt. 4 e 13 della direttiva 2014/24/UE relativa agli appalti dei settori ordinari innalzando le soglie di cui all’art. 4, lett. a), da €. 5.225.000,00 ad €. 5.548.000,00; lett. b), da €. 135.000,00 ad €. 144.000,00; e lett. c), da €. 209.000,00 ad €. 221.000,00. Quanto poi alle soglie fissate dall’art. 13, lett. a), le innalza da €. 5.225.000,00 ad €. 5.548.000,00 e dalla lett. b) da €. 209.000,00 ad €. 221.000,00. Anche le soglie per l’aggiudicazione delle concessioni fissate dall’art. 8, per. 1, della direttiva 2014/23/UE vengono innalzate con il Regolamento n. 2366, che le porta da €. 5.225.000,00 ad €. 5.548.000,00. Da ultimo, quanto agli appalti per i settori della difesa e della sicurezza, il Regolamento n. 2367, l’art. 8 della direttiva 2009/81/CE, eleva la soglia di €. 418.000,00 fissata dall’art. 8 ad €. 443.000,00 e quella di €. 5.225.000,00 – determinata dal medesimo articolo – ad €. 5.548.000,00.

Condividi