Legge europea: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Codice dei contratti

Sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 12 dello scorso 17 gennaio è stata pubblicata la legge europea, 23 dicembre 2021, n. 238, recante le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Tali disposizioni entreranno in vigore il 1 febbraio 2022 apportando modifiche anche al Codice dei Contratti (d.lgs.50/2016).
La legge europea è uno strumento che viene utilizzato per adeguare la disciplina nazionale all’ordinamento europeo in particolare nei casi in cui si verifica un non corretto recepimento della normativa europea da parte di uno Stato. Va ricordato, a questo proposito, che per l’Italia erano state già avviate procedure di infrazioni o di pre-infrazione (n.2018/2273 il 24/1/2019) ed è per questo che la legge appena pubblicata in GU contiene, in particolare, delle disposizioni con cui vengono apportate una serie di modifiche che tendono ad allineare la disciplina interna a quella europea. Vediamo però nello specifico cosa cambia per i servizi e forniture.

In tema di subappalto, tema che ha visto uno specifico testa a testa tra l’Italia e l’Europa, è stato stabilito che all’atto dell’offerta devono essere indicati i lavori o le parti di opere, servizi e forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare, è stata abrogata l’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori ed è stato fatto decadere il divieto, per l’affidatario del contratto, di subappaltare a soggetti che abbiano partecipato alla procedura. E’ stato poi ribadito che il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti generali e non devono sussistere a suo carico motivi di esclusione.

Altro tema preso in esame, dalla normativa europea, è quello dell’esclusione per violazione degli obblighi tributari o contributivi prevedendo che: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro“.

Tutti gli altri punti che la legge europea va a modificare non sono strettamente legati al settore dei servizi e forniture, ma riguardano un po’ più da vicino quello dei lavori, pertanto senza proporre in questa sede un semplice elenco dei cambiamenti si rimanda, per questo, alla consultazione della GU.

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