L’Anac con la determina del 9 marzo 2021 ha stabilito che l’esclusione automatica delle offerte anomale, anche con più di cinque offerte, non si applica alle procedure aperte.
La determina presa in esame, vaglia l’articolo 1, comma 3, del dl n. 76/2020 (il decreto Semplificazioni) che recita: “per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci”.
Nella determina del 9 marzo l’Anac riporta il caso di una procedura aperta, sotto soglia a cui non era stata applicata dalla Stazione appaltante l’esclusione automatica nel caso in cui le offerte ammesse sono pari o superiori a cinque. Eventualità che, se scelta, avrebbe determinato l’aggiudicazione del contratto all’impresa istante. Il nodo in questione era quindi sulla possibilità di applicare l’esclusione automatica a tutte le procedure purché sotto soglia, a prescindere che queste siano procedure negoziate o aperte.
L’Anac nell’analisi del quesito si esprime ribadendo che non viene ritenuto possibile ammettere una interpretazione della disciplina in deroga che non consideri il contesto normativo in cui è inserita confermando la non applicabilità della norma a procedure differenti da quelle considerate dalla disposizione.
Va infatti ricordato che fino al 31 dicembre 2021 resterà in vigore l’art. 1 comma 3 del d.l. 76/2020, mentre poi dal 1 gennaio 2022 riprenderà la vigenza dell’art. 97 comma 8 del d.lgs 50/2016