Infatti se il Dgl 50/2016 consente il ricorso alle procedure negoziate sotto al milione di euro, le nuove linee guida l’ANAC specificano che: nella fascia sotto il milione di euro si concentra la gran parte degli affidamenti pubblici e per questo è divenuto impensabile non avviare per questi sempre delle procedure di gara, a meno che non si riesca a motivare, in una scelta diversa, la convenienza raggiunta. Quello che in sostanza l’Autorità ha cercato di definire è una sorta di soglia di trasparenza intermedia tra quelle previste dal Codice: «Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti». Il tema della trasparenza è stato declinato nella stessa stesura del testo dove grazie all’aiuto di box viene reso facilmente fruibile al lettore il significato del contenuto. Testo trasparente con contenuti altrettanto trasparenti mirati alla semplificazione delle procedure e alla trasparenza. Trasparenza invocata anche negli atti delle procedure sottosoglia, quelli cioè compresi tra 40mila euro e 5,2 milioni che viene ricordato: «sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice». Sempre in tema viene citato anche come: «l’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati» mentre ricorda che per gli appalti sotto i 40mila euro, dove al RUP è data la possibilità dell’affidamento diretto, sia sempre meglio disporre di almeno due preventivi per poter motivare l’economicità dell’affidamento. Ancora indicazioni sono state date per garantire la partecipazione agli appalti delle imprese piccole e piccolissime introducendo la possibilità di sostituire i requisiti di fatturato con il possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali sotto i 40mila euro, mentre per partecipare a procedure sotto i 150mila euro può bastare l’attestazione SOA