L’ANAC, con le nuove linee guida in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, propone la tracciabilità di questi per tutte le stazioni appaltanti tenute ad applicare il Codice dei contratti pubblici. L’Autorità vuole inoltre ricordare che sono soggetti a tracciabilità tutti i soggetti dei subcontratti, derivanti dal contratto principale e le subforniture di componentistica o di materie prime. L’Anac chiarisce ancora che sono tenute all’ osservanza degli obblighi di tracciabilità tutte le stazioni appaltanti di cui all’ art. 3, comma 1, dalla lett. a alla lett. o) del decreto 50/2016 che dovranno identificare i flussi finanziari della commessa con il cig (codice identificativo gara). Tali linee guida riprendono i dettami della precedente determina parlando di tutti i subcontratti, facendo anzi riferimento al concetto di filiera dichiarando che si deve guardare alla «stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell’ appalto principale, da applicare in relazione alle concrete modalità del ciclo di esecuzione dell’ appalto, vale a dire della capacità delle parti dell’ appalto di selezionare ex ante le sole attività necessarie in via immediata per realizzare il servizio o la fornitura pubblici». Da questo restano pertanto escluse tutte le «tipologie di attività collaterali, in cui viene a scemare il nesso di collegamento con il contratto principale», così come le subforniture destinate a realizzare il prodotto finito: «si tratta di subforniture di componentistica o di materie prime necessarie per lo svolgimento dell’ attività principale dell’ operatore economico, assemblaggio o produzione del prodotto finale, indipendentemente dal successivo utilizzo o destinazione (ad un soggetto pubblico o privato) dello stesso prodotto finale, nonché i contratti finalizzati all’ acquisto di beni che confluiscono nelle scorte di magazzino dell’ operatore economico, ma solo se precedono l’affidamento della commessa pubblica e prescindano da quest’ ultima». Restano esclusi dalla tracciabilità i contratti di sponsorizzazione pura ma non le sponsorizzazioni tecniche «in quanto l’apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici ed integra la fattispecie di cui all’ art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010». Ai fini dell’assoggettabilità agli obblighi di tracciabilità, infine, non assumono rilevanza né la forma giuridica assunta, né il tipo di attività svolta dagli operatori economici. Se poi il primo operatore economico della filiera riveste la qualifica di stazione appaltante «oltre al tracciamento dei flussi a monte, sarà il medesimo operatore economico ad agire, a fini di tracciabilità, come stazione appaltante, assumendo in questa veste i conseguenti obblighi comportamentali, quali l’acquisizione del cig».