Il d.l. 183/2020, c.d. Milleproroghe, richiamando il Cura Italia e il suo art. 75, sposta la scadenza del 31.12.2020 (relativamente al ricorso alla procedura d’urgenza ex art. 65 del d.lgs. 50/2016) al 31.12.2021.
In particolare sul tema del Subappalto:
Nell’anno 2020 con il d.l. 32/2019 convertito in legge il 14 giugno 2019 n.55, veniva sospeso l’obbligo di indicare, in sede di gara, la terna dei subappaltatori ed era stata, allo stesso tempo, aumentata dal 30% al 40% la percentuale delle opere subappaltabili e veniva precisato che: “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”.
Con l’articolo 14, comma 2, lettera b) del testo del decreto Milleproroghe le deroghe al Subappalto sono estese, anche, all’anno 2021.
Stessa cosa anche per ciò che riguarda le anticipazioni delle imprese appaltatrici:
Nel 2020 il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aveva introdotto la possibilità per le imprese che l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici fissata in misura del 20%, poteva essere incrementato fino al 30 per cento. Il Milleproroghe appena pubblicato sposta al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è possibile incrementare la percentuale dell’anticipazione.
Infine per l’Appalto integrato che con il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ne era stato riabilitato l’utilizzo specificando: “Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”.
Nel decreto Milleproroghe la possibilità dell’appalto integrato resta estesa all’anno 2021.