Nomina del RUP alla luce del nuovo correttivo

Il correttivo del Codice degli appalti revisiona il contenuto dell’articolo 31 del dlgs 50/2016 che oggi prevede: «per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’ articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo a ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento». Tale intervento si contrappone a quanto disponeva il testo precedente che richiedeva che la nomina avvenisse «nel primo atto relativo a ogni singolo intervento». Si sono per questo aperte delle criticità che ad oggi non trovano una soluzione immediata. Non sembra infatti ovvio, ad esempio, che le stazioni appaltanti “individuino” il RUP nel momento della stesura della programmazione triennale (per lavori) o biennale (per forniture o servizi) perché l’individuazione del RUP non può che spettare all’ organo competente che deve approvare la programmazione. Tale organo coincide con l’organo di governo mentre, negli enti locali, è il consiglio comunale. Il correttivo sembrerebbe perciò in distonia con la normativa visto che il responsabile del procedimento di solito è nominato dal dirigente o comunque da colui che è preposto alla direzione della struttura amministrativa. L’atto relativo è da considerarsi pertanto tipica espressione del potere organizzativo del datore di lavoro, che spetta in via esclusiva appunto ai vertici delle strutture tecniche e non agli organi di governo. Detto ciò la riscrittura dell’articolo 31, comma 1, del codice dei contratti è evidente che pone il problema operativo di individuare quale sia l’organo competente alla nomina, anche se si potrebbe ritenere che la modifica del testo assegni all’ organo il potere di «individuare» il RUP nella programmazione ma tale individuazione non sarebbe però sufficiente per incardinare il RUP e rendere efficace l’incarico perché per fare ciò occorrerebbe comunque il provvedimento dirigenziale di nomina. Ma sempre nel decreto correttivo viene detto che «la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all’ articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa». Ciò è una sorta di chiarimento finale perché dice che il dirigente o responsabile di servizio può comunque modificare la designazione inizialmente fissata dall’ organo di governo e, dunque, nominare un RUP diverso da quello individuato.

 

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