Nuova delibera su Codice Identificativo Gara (CIG)

L’ANAC ha pubblicato una delibera sulle “indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”. In tale documento viene specificato che le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG (codice identificativo gara) tramite il RUP prima dell’indizione della procedura di gara. Viene inoltre specificato che tale procedura deve essere applicata:
a) per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
b) per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
c) per gli acquisiti effettuati senza le modalità di cui ai punti sopra elencati, il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati.
Viene poi ricordato che il CIG deve essere perfezionato entro un termine massimo di novanta giorni dal suo acquisto altrimenti, se non perfezionato, il sistema SIMOG procede automaticamente alla sua cancellazione inviando una e-mail al RUP, all’indirizzo registrato in anagrafe. Il Responsabile unico del procedimento (RUP) una volta perfezionato il CIG è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG per inserire nell’apposita scheda le informazioni richieste dall’ ANAC. Qualora venisse utilizzato un CIG cancellato da parte di una Stazione appaltante si verrebbe a determinare una violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all’Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale.

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