Lo scorso 28 giugno l’ANAC, con la delibera n. 556 del 31 maggio 2017, ha reso noto sul proprio sito l’aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136” derivato dalle novità introdotte con il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e con il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. Decreto correttivo Codice appalti). Queste nuove linee guida si dovranno applicare a quei contratti per i quali, alla data di entrata in vigore delle stesse, non siano già state compiute le attività indicate al paragrafo 5.2 per la richiesta del CIG. Scopo di queste nuove linee guida dell’ANAC è quello di tracciare tutti i flussi di denaro pubblico: “Si evidenzia che il legislatore europeo ha espresso nelle direttive del 2014 una nozione di appalto ben più ampia della nozione italiana, come desunta dal codice civile, essendo teso a disciplinare le procedure di affidamento di un’ampia gamma di contratti, che, pur definiti come “appalto”, comprendono una serie eterogenea di negozi civilistici (per esempio, somministrazione, mandato, trasporto, assicurazione etc., cfr. art. 1, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016)”. Tali linee guida si ritengono applicabili anche ai contratti di cui all’art. 19, comma 2, del Codice, avente ad oggetto l’acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi o forniture direttamente a cura e spese dello sponsor integrando così di fatto l’art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. La determina, non contiene disposizioni sul versamento del contributo all’Autorità dovuto dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici, dal momento che tali aspetti sono definiti nelle delibere annualmente emanate dall’Autorità ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.