L’articolo 8 del decreto Semplificazioni (dl. 16 luglio 2020, n. 76) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio 2020, prevede che per i bandi pubblicati dopo il 17 luglio 2020 le stazioni appaltanti potranno decidere di escludere dalla partecipazione alle gare d’appalto indette, gli operatori economici che non risultano essere in regola con le imposte e i contributi previdenziali, per una cifra maggiore ai 5000 euro. In altre parole se l’ente appaltante viene a conoscenza, e lo può dimostrare, che il richiedente non ha assolto agli obblighi con il fisco, cioè non ha pagato le tasse e i contributi previdenziali, può essere escluso dalla partecipazione alla gara.
Già il decreto Sblocca cantieri aveva previsto la stessa modifica, ma in sede di conversione, non era stata accettata. Tale decisione è da ritenersi valida anche se il corrispondente accertamento non risulta definitivo. Ciò è stato deciso per dare risposta alle contestazioni avute dalla Commissione Europea, nella procedura di infrazione della direttiva 2014/23/Ue la quale rilevava come l’art. 80, comma 4 del Codice dei Contratti vigente, dava la possibilità di non escludere un operatore economico non in regola con i pagamenti previdenziali. Tutto ciò è di fatto stato abrogato dal DL Semplificazioni, entrato in vigore dal 17 luglio 2020.
Ecco allora che l’art. 8, comma 5 lettera b) del nuovo Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 chiarisce che «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo». Questo non accade «quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande». Quanto detto interesserà, come già scritto, solo le procedure di gara pubblicate dopo il 18 luglio 2020 e i contratti senza pubblicazioni di bandi o avvisi per le procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare offerte o preventivi.