Nuovo Codice dei Contratti: cosa cambia per l’ANAC

L’Anac ai cambiamenti che la coinvolgono nel nuovo Codice, non ci sta, lamentando una eccessiva sburocratizzazione e il ridimensionamento del suo ruolo di controllo. Il nuovo Codice dei Contratti sembra infatti voler cambiare, e di molto, il ruolo dell’ANAC. Già da una prima lettura appare evidente come il potere legislativo secondario dell’Autorità venga cancellato, sulla scia del Dl n. 32/2019 (Sblocca Cantieri), scegliendo di rimpiazzare il sistema di “soft-law” delle linee guida con un solo regolamento governativo. Sembrerebbe inoltre che tale regolamento dovrebbe, nel tempo, sostituire integralmente il Codice. All’ANAC viene ancora riconosciuta il potere di vigilanza irrogando sanzioni amministrative, che vanno da un limite minimo di 500,00 euro ad un massimo di 50.000,00, nei seguenti settori:

  • Controllo del sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori;
  • Corretta esecuzione dei contratti pubblici;
  • Qualificazione delle stazioni appaltanti;
  • Digitalizzazione del sistema dei contratti pubbli

C’è poi da aggiungere il controllo dell’azione dei RUP, azione inerente all’inadempimento degli obblighi di trasmissione dati, anche finalizzati alla trasparenza, alla Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici, che prevede una sanzione massima minore o pari a 10.000,00 euro (art. 222, comma 9). Il calcolo della sanzione sarà calcolato anche in riferimento ai tempi del ritardo, così se la comunicazione arriverà con 10 giorni di ritardo la sanzione sarà irrisoria.

Le somme che l’ANAC riscuoterà, da queste sanzioni, non potranno più essere destinate per le premialità del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, come previsto nel codice vigente che istituiva un fondo dedicato, mai entrato in esercizio, ma sarà l’ANAC stesso a disporne per le proprie attività istituzionali.  Si tratta comunque di entrate limitate che nel 2022 hanno raggiunto i 133mila euro.

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