A distanza di 5 anni, il Codice dei Contratti pubblici si avvia verso un nuovo radicale cambiamento. Chi ha avuto la pazienza di contare tutte le modifiche apportate a questo documento, ci dice che sono stati ben 818 gli interventi di revisione già fatti, nonostante l’input che ancora oggi riecheggia: occorre riformare per semplificare la normativa. Ora il testo, già approvato dal Senato, è all’esame della Camera. Quest’ultima revisione del DL n.50/2016 è stata proposta dal Governo che chiedeva, oltre che di ristabilire un ordine tra le modifiche già apportate nel tempo al testo, di adeguare le norme sui contratti pubblici al diritto europeo. Inoltre il PNRR (Piano Nazionale di Ricerca e Resilienza) prevede una riforma complessiva del quadro legislativo in materia di Contratti pubblici che dovrà essere fatta rispettando una precisa road map:
- giugno 2021, entrata in vigore di un decreto-legge per la semplificazione del sistema dei contratti pubblici;
- giugno 2022, entrata in vigore della legge delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici;
- marzo 2023, entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici;
- giugno 2023, entrata in vigore di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi per la revisione del sistema degli appalti pubblici;
- dicembre 2023, il pieno funzionamento del sistema nazionale di e-procurement
I principi e i criteri direttivi a cui dovrà attenersi il legislatore delegato, sono quelli che seguono che ho così sintetizzato:
- a) perseguire obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, al fine di assicurare l’apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- b) riqualificazione delle stazioni appaltanti, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l’accorpamento e la riorganizzazione delle stesse con il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti;
- c) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- d) semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
- e) previsione della facoltà ovvero dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea criteri orientati tra l’altro a:
1) promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
2) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore;
3) promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità;
- f) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all’esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure,
- g) revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico;
- h) semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche;
- i) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali;
- l) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’offerta, tenendo conto anche della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali;
- m) forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici;
- n) razionalizzazione, semplificazione, anche mediante la previsione di contratti tipo, ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali;
- o) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative;
- p) individuazione dei contratti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva delle direttive europee e semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile;
- q) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori;
- r) divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i princìpi europei in materia di affidamento in house;
- s) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale;
- t) razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario;
- u) estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.