Offerta economicamente più vantaggiosa

Il decreto correttivo del Codice dei Contratti non cambia molto per quanto concerne l’aggiudicazione, la disciplina già contenuta nel decreto 50. Viene infatti mantenuto fermo il principio generale dell’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, limitando il più possibile il ricorso al criterio del prezzo più basso che rimane utilizzabile fino a 40 mila o da 40 mila fino alla soglia Ue, per gli acquisti di servizi e forniture solo se caratterizzati da elevata ripetitività fatta eccezione per contratti di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Sarà invece possibile procedere, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, con un affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici. C’è poi l’aspetto del prezzo relazionato all’obiettivo di aumentare la qualità dell’offerta. Il legislatore nel decreto 56 ha infatti stabilito che: “al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo” devono essere valorizzati “gli elementi qualitativi dell’offerta” e individuati “criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici”. Inoltre viene fatto obbligo alle stazioni appaltanti di stabilire nei bandi di gara un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%.

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