A seguito del Decreto Correttivo, D.Lgs.n.56/2017, al nuovo Codice degli appalti l’ANAC ha predisposto il nuovo testo delle linee guida n°3 con l’introduzione delle modifiche apportate dal Correttivo e dalle osservazioni pervenute dalle Stazioni appaltanti e dai RUP. Il Consiglio di Stato, con parere 25 settembre 2017 n. 2040, è entrato nuovamente nel merito delle Linee Guida aggiornate esprimendo parere favorevole con osservazioni della Commissione speciale. Nelle nuove Linee guida, l’ANAC ha deciso di non suddividere più i contenuti tra prescrizioni vincolanti e non, e ha tolto i riferimenti alla nomina del responsabile unico del procedimento e quello relativo ai compiti del RUP in generale. Il Consiglio di Stato ha evidenziato come il Correttivo al Codice dei Contratti abbia confermato la centralità del ruolo del RUP nell’ambito dell’intero ciclo dell’appalto, le sue funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa. A seguito del Correttivo, inoltre, viene imposta una copertura legislativa sulle previsioni delle Linee Guida riferite ai presupposti della nomina e alle relative modalità. Ne consegue che le previsioni già recate dalle Linee Guida del 26 ottobre 2016 su tali ulteriori ambiti disciplinari perdono la loro valenza non vincolante e vengono ascritte a pieno titolo, a decorrere dall’entrata in vigore dell’aggiornamento, all’ambito delle Linee Guida di contenuto vincolante. Di seguito alcune osservazioni di Palazzo Spada al nuovo testo proposto dall’ANAC:
- Con il correttivo, viene demandata alle Linee guida anche la disciplina relativa ai presupposti e alle modalità di nomina. A tal scopo, per il Consiglio di Stato appare opportuno integrare le previsioni relative alla nomina del RUP attraverso specifici riferimenti a tali presupposti e modalità.
- Sempre in relazione ai presupposti e alle modalità di nomina del RUP, potrebbe essere utile fornire un chiarimento circa la relazione che esiste fra l’art. 31, comma 1, penultimo periodo (secondo cui, in caso di carenza in organico di adeguate professionalità, l’incarico di RUP viene assegnato “tra gli altri dipendenti in servizio”) e l’art. 31, comma 6 (secondo cui, in caso di assenza in organico di un tecnico, le funzioni di RUP per i servizi di ingegneria e di architettura sono attribuite “al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare”);
- Per gli appalti e le concessioni di lavori di importo inferiore a 150mila eurolo schema sottoposto al parere consente, in caso di carenza in organico di un tecnico, che l’incarico di RUP sia affidato “a un dirigente laureato in materie giuridiche”. I giudici di Palazzo Spada hanno rilevato come, soprattutto negli Enti di piccola dimensione, tale requisito potrebbe risultare sproporzionato considerato che tale figura potrebbe non essere presente.