Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016», sono state approvate con la delibera del 15 febbraio 2017 e pubblicate sulla gazzetta ufficiale n.61 del 14 marzo 2017 prevedono quindi l’avvio dell’Albo, gestito dall’Anac, per le amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. Su tale Albo sarà possibile iscriversi dopo il 30 giugno 2017. Al punto 4 delle linee guida viene illustrata la fase procedimentale dal momento della presentazione della domanda all’Anac, alla sua acquisizione d’ufficio e all’accertamento dei requisiti di iscrizione. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata dalle persone fisiche deputate a rappresentare all’ esterno la volontà del soggetto richiedente, in modalità telematica accedendo al sito web dell’Autorità ed utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile on line. Iscriversi all’Albo, oltre ad evitare le sanzioni previste dal Codice dei contratti pubblici, renderà legittimi gli affidamento in House. Le linee guida entreranno in vigore il 30 marzo ma le iscrizioni partiranno dopo il 30 giugno 2017 e coinvolgeranno le società partecipate dello Stato, gli Enti pubblici e gli enti locali. Il procedimento di valutazione delle domande non potrà durare più di 180 giorni e, in caso di risultato negativo, l’esito non annullerà gli affidamenti disposti fino a quel momento. Requisiti richiesti sono ovviamente la qualifica di organismo in house, il controllo di cui agli artt. 5 del Codice dei contratti pubblici (decreto 50/2016) e 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, da parte della società controllante la società in house, e l’eventuale presenza di partecipazioni private prescritte da norme di legge, delle clausole statutarie. Viene poi richiesto che più dell’80% del fatturato sia svolto in favore dell’ente pubblico o degli enti pubblici soci, mentre sul rimanente viene richiesto che produca comunque economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale dell’organismo in house. La non trasmissione all’ Autorità delle informazioni o dei documenti richiesti attraverso l’applicativo online comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’ art. 213, comma 13, del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto 50/2016).