Partenariato Pubblico-Privato: pubblicata in Gazzetta la Circolare n°10 della Presidenza del Consiglio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 198, del 24 agosto 2019, è stata pubblicata la Circolare 10 luglio 2019, della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si definiscono i criteri per la comunicazione di informazioni relative al partenariato pubblico-privato. La presente circolare, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), definisce termini e modalità di trasmissione delle informazioni relative a tali operazioni, in sostituzione della precedente circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2009. Ma vediamo la normativa di riferimento

L’art. 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 stabilisce che «Al fine di consentire la stima dell’impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate dalle pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all’Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un’apposita circolare da emanarsi d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica». Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita, ai sensi dell’art. 1, comma 589, della legge n. 208/2015, le competenze precedentemente svolte dall’Unità tecnica finanza di progetto di cui all’art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, inclusa quella di cui all’art. 44 della legge n. 248/2007 citata. Inoltre, anche l’art. 3, comma 1, lettera eee) (1), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni – Codice dei contratti pubblici (il Codice) nell’inciso: «(…) Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (…)», ribadisce l’obbligo di comunicazione di cui al citato art. 44.

Ai fini delle comunicazioni oggetto della presente circolare, dovranno essere presi in considerazione:

  1. I contratti di partenariato pubblico-privato di cui all’art. 180, comma 8, decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, ove riferiti a operazioni in cui l’amministrazione si configuri come principale acquirente dei servizi resi dall’infrastruttura;
  2. i contratti di concessione affidati ai sensi della normativa previgente, di cui agli articoli 144 e 153 (cd. Finanza di progetto) del decreto legislativo n. 163/2006, ovvero ai sensi degli articoli 20 e 37-bis e seguenti della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni – ove novellati da atti aggiuntivi adottati a partire dall’anno 2016 e non ancora trasmessi al DIPE;
  3. le ulteriori operazioni in partenariato pubblico-privato, ivi compresa la costituzione di società miste, che abbiano le caratteristiche indicate al paragrafo 1) della circolare.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento dei servizi da parte del soggetto pubblico, queste possono essere rappresentate da canoni o da tariffe ombra (shadow tolls).

Le operazioni di PPP ricadono nell’obbligo di comunicazione anche quando, nonostante vi sia la previsione di pagamenti da parte di utenti finali, la pubblica amministrazione corrisponde un canone periodico per l’uso o la disponibilità dell’infrastruttura.

Soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni

  1. I soggetti aggiudicatori tenuti all’obbligo di comunicazione previsto dalla presente circolare sono identificabili con le «amministrazioni aggiudicatrici» di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice e con gli «organismi di diritto pubblico» definiti all’art. 3, comma 1, lettera d), del Codice, i quali abbiano avviato operazioni di partenariato pubblico-privato che presentino le caratteristiche descritte al paragrafo 1.
  2. Le amministrazioni pubbliche sono individuate sulla base della definizione del SEC2010 (regolamento UE n. 549, del 2013) reso operativo dall’Istat che pubblica annualmente la lista delle unità istituzionali comprese nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, in base al disposto dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale – legge finanziaria 2005).

Documenti e dati oggetto di comunicazione

1) contratto, con relativi allegati (quali, in particolare, capitolati prestazionali e documenti relativi alla specificazione delle caratteristiche della gestione) ed eventuali atti aggiuntivi e/o di modifica dello stesso intervenuti successivamente alla stipula;

2) piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione, con relativa relazione illustrativa, ed eventuali successivi atti aggiuntivi e/o di modifica dello stesso;

3) relazione illustrativa del progetto.

Gli stessi soggetti dovranno trasmettere, unitamente ai succitati documenti, la Scheda di progetto di cui all’allegato A della presente circolare recante i dati sintetici sulle operazioni oggetto dei contratti, da compilare secondo le istruzioni di cui all’allegato B della presente circolare.

Fonte (Circolare del 10 Luglio 2019, Presidenza del Consiglio)

 

Condividi