Cambia il principio di rotazione degli appalti
La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 366 del 17 gennaio 2025 ha chiarito, in conformità a precedenti arresti giurisprudenziali, la questione circa l’applicazione del principio della rotazione negli appalti pubblici nell’ambito di una procedura avente carattere aperto. Nella surrichiamata sentenza il Consiglio statuisce infatti, una deroga all’applicabilità del principio della rotazione nei confronti del gestore uscente laddove il nuovo affidamento, indetto dalla S.A. preceduto da un avviso pubblico di manifestazione di interesse da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, non pone limitazioni alla partecipazione degli operatori economici e ciò a garanzia del principio di concorrenza e par condicio.
Il Consiglio di Stato ha, in questa occasione, richiamato precedenti pronunce sul punto sottolineando come non sia rinvenibile nella fattispecie “il fondamento stesso del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, che, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento e di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle asimmetrie informative che potrebbero consentirgli di formulare un’offerta migliore rispetto ai concorrenti, specie nel contesto di mercati con un elevato numero di operatori” (C.d.S. 8030/2020; C.d.S. 2292/2021).
Il Consiglio di Stato ha anche evidenziato che la scelta di adottare il criterio del prezzo più basso, trattandosi di un criterio automatico, (la scelta del minor prezzo) denota l’assenza di qualsivoglia discrezionalità della S.A. e quindi assicura l’imparzialità di giudizio della stessa anche rispetto ad operatori economici che hanno già svolto il servizio.
Il Principio di rotazione è stato poi espressamente disciplinato dal nuovo Codice degli Appalti 36/23 art. 49, successivamente integrato dalle modifiche apportate dal noto recente correttivo. Ora, il Correttivo al Codice degli Appalti D. lg.209/24 ha introdotto la modifica del 4 comma prevedendo la possibilità di deroga al divieto di rotazione laddove sussista la contemporanea presenza dei presupposti quali la struttura del mercato, la effettiva assenza di alternative, nonché l’accurata esecuzione del precedente contratto, fermo restando l’obbligo di motivare, in capo alla S.A. che a mio giudizio non può essere una mero richiamo e/o indicazione dell’esistenza del presupposto bensì una concreta e specifica motivazione al riguardo circa la effettiva sussistenza degli elementi che caratterizzano gli stessi.