NON SI RAVVISA SOCCORSO ISTRUTTORIO QUALORA VI SIANO MERE IRREGOLARITA’ NELL’ALLEGAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Cons. Stato Sez.V,31 dicembre 2024 n. 10557
Interessanti pronunce di Giudici Amministrativi pongono la lente dell’istituto del Soccorso istruttorio così come delineato dall’articolo n. 101 del nuovo Codice degli Appalti. Anche l’ANAC con la delibera n.573 del 10/12/2024, ha illustrato l’evoluzione legislativa e la giurisprudenziale ne ha illustrato l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale volta a sancire i principi chiave quale “la fondamentale direttiva antiformalistica che guida l’azione dei soggetti pubblici” art.101 com1lett.b) (volto a rimediare a omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione;” la leale collaborazione e il reciproco affidamento tra le parti improntata al rispetto dei canoni di fiducia e buona fede” art.101, com 3, com.4
L’ANAC puntualizza la necessaria distinzione tra Soccorso integrativo o completivo, Soccorso sanante, Soccorso istruttorio in senso stretto e Soccorso correttivo, e sancisce nel caso posto all’esame come sebbene il nuovo CDA abbia ampliato la portata del soccorso istruttorio la carenza nell’offerta economica o nell’offerta tecnica di uno specifico allegato richiesto a pena di esclusione non può essere in alcun modo sanata costituendo una carenza essenziale dell’offerta, la cui integrazione postuma contrasta con il principio del par condicio e non si giustifica nel caso in cui contrasta con il principio di auto responsabilità del concorrente. I Giudici di Palazzo Spada con una recente pronuncia n. 10557 del 31 dicembre 2024, ribadiscono i suddetti principi generali dell’Istituto escludendo nella fattispecie sottoposta al loro esame di poter ravvisare un Soccorso istruttorio, anche nella forma implicita, nell’allegazione fatta dal concorrente partecipante alla gara, nella busta amministrativa anziché in quella tecnica, dei curriculum delle figure professionali ritenendo la stessa solo ed esclusivamente una mera irregolarità che non incide sulla correttezza della gara. I Giudici, richiamando precedenti pronunce, (Con. Stato n.2945/24 n.5210/20), statuiscono come nella fattispecie non sussistono ipotesi di inammissibile Soccorso Istruttorio sui contenuti dell’offerta tecnica in quanto la suddetta documentazione era già presente agli atti dell’amministrazione e non si è avuto alcuna eterointegrazione, a posteriori del contenuto di quest’ultima, né ha determinato alcun vizio e illegittimità in termini di commistione fra gli atti di gara che assume rilievo nei casi in cui elementi dell’offerta economica siano rinvenuti fra quelli dell’offerta tecnica o della busta amministrativa per evitare che le valutazioni tecniche possano essere influenzate da elementi economici preventivamente conosciuti dall’amministrazione.
Sempre in tema di Soccorso istruttorio il TAR Puglia nella sentenza n.244/2025 ha precisato come lo stesso, non potendo mai compromettere la par condicio dei partecipanti alla gara non consente di modificare l’elenco dei servizi analoghi, già dichiarati.