Equo Compenso: le modifiche apportate dal Correttivo
Tra le modifiche apportate dal Correttivo preme segnalare quelle relative all’art. 41 del Codice degli Appalti di cui ai commi 15 bis ter e quater che hanno introdotto dei criteri per disciplinare il ribasso del corrispettivo degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria. Una recente sentenza del Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento del 13 marzo 2025 n. 59 ha ribadito che la disciplina dell’Equo Compenso non si applica alle spettanze scaturite a seguito dell’affidamento dei servizi tecnici degli appalti pubblici trovando per queste applicazione la normativa generale prevista dal Codice degli Appalti pubblici.
I Giudici trentini hanno fatto propri alcuni principi di diritto già sanciti da due sentenze gemelle del Consiglio di Stato la n. 594 del 27/1/2025 e la n.844 del 3/2/2025 che componendo un contrasto giurisprudenziale hanno chiarito che il Codice presenta una disciplina in sé compiuta e autosufficiente in materia di corrispettivi per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, ivi inclusa la componente del compenso professionale, con la conseguenza che le regole sull’equo compenso di cui alla legge n. 49 del 2023 non trovano diretta applicazione nell’ambito di procedure di affidamenti pubblici di servizi non possono fondatamente essere invocate. Sul punto è comunque intervenuto il D.Lgs. n. 209/2024 al fine di tutelare i professionisti con la definizione che la stazione appaltante procede all’aggiudicazione nel rispetto dei seguenti criteri:
- il 65% dell’importo a base di gara non può essere soggetto a ribasso;
- il restante 35% può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.
La Stazione appaltante definisce il punteggio relativo all’offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all’articolo -bis dell’allegato l 13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.