Precisazioni sull’operato del Rup dal TAR della Lombardia

Arriva un chiarimento sulla figura del Responsabile del procedimento di gara dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia-Brescia, Sezione II, con sentenza 28 agosto 2017, n. 1074 che si è espressa in merito alla composizione della commissione di gara. La normativa corrente non rende con chiarezza quali debbano essere le procedure per la composizione di una commissione di gara ed in particolare quelle da seguire per la designazione del Rup. L’ articolo 77 del codice chiede infatti all’articolo 1, l’albo dei commissari, ad oggi non ancora operante, e all’articolo 4 che: “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del Rup a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”. Per questo, ad oggi, si cammina sull’incertezza quando si vuole individuare un Rup che non svolga o non abbia svolto funzioni e incarichi tecnici amministrativi, riguardanti il contratto. Alla luce di quanto detto il Rup non dovrebbe mai far parte della commissione, poiché indubbiamente svolge funzioni e incarichi tecnici e amministrativi riguardanti il contratto, ma poi, per altro verso, la formulazione della norma lascia comunque aperta la possibilità al Rup di far parte della commissione. E’ su questa sorta di indeterminazione che si inserisce la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lombardia-Brescia che si è espresso sulla legittimità dell’operato del Rup che, nella qualità anche di presidente del seggio di gara, ha svolto alcune funzioni amministrative ad esso connesse. Per il Tar, il Rup preso in esame, non ha in alcun modo preso parte all’ attività di stretta competenza della commissione, cioè valutare l’offerta, ricordando che quando si ricorre al criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, è consentito distinguere un gruppo di sottofasi (verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese, per l’ ammissione; comunicazione dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche; comunicazione dell’ apertura delle buste contenenti le offerte economiche e loro lettura per l’ attribuzione del relativo punteggio), gruppo caratterizzato da “attività priva di qualsiasi discrezionalità” che può essere effettuata “sempre pubblicamente”. Diversamente nella “sottofase di valutazione delle offerte tecniche che deve essere svolta necessariamente da una commissione giudicatrice, e che si compendia nell’ apprezzamento, massima espressione della discrezionalità tecnica, degli elementi delle singole offerte e nell’ attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei pesi e punteggi appositamente indicati”. Per il Tar della Lombardia-Brescia il Rup può quindi svolgere le attività amministrative o, comunque, prive di discrezionalità (qual è anche quella dell’assegnazione dei punteggi relativi all’ offerta economica), se la strutturazione della procedura assegni a un seggio di gara, diverso dalla commissione, tali compiti, senza che ciò possa inficiare la legittimità dell’appalto.

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