In effetti nulla da obiettare visto che le scadenze previste nel nuovo codice dei contratti non sono perentorie ma soltanto ordinatorie e pertanto ogni scadenza potrà essere spostata a proprio piacimento, quello che ci si chiede è però come mai, ad ormai 6 mesi dall’entrata in vigore del nuovo codice, si stia ancora nella condizione di discutere di una normativa nuova mentre si continuano ad attuare disposizioni vecchie. Tutto è perfettibile, è vero, ma una domanda nasce spontanea: “a questo punto, in questa sorta di interregno dove siamo già fermi da sei mesi, siamo certi di essere in linea con quelle disposizioni europee che abbiamo dovuto recepire ma che in realtà ancora non applichiamo?” Mentre cerchiamo le risposte a questo interrogativo spunta all’orizzonte una proposta apparentemente saggia ma che in realtà sembrerebbe poco fattibile. Mi spiego meglio: si parla della predisposizione di un testo unico che dovrebbe riunire insieme tutti i provvedimenti attuativi del Codice. Il diritto italiano però quando si parla di testo unico si fa riferimento esclusivamente ad una raccolta di norme che disciplinano una determinata materia. Ora le linee guida ANAC possono essere considerate delle vere e proprie norme anche se in alcuni casi non hanno carattere vincolante? Forse piuttosto che parlare di testo unico sarebbe meglio denominare in maniera diversa quella che dovrebbe essere la raccolta di tutti i testi attuativi, sia normativi che non. Insomma lo strumento che si andrebbe a redigere sarebbe sicuramento utile ma dovrà non sarà di certo un testo unico.