Pubblicato il DMI sulla programmazione triennale e biennale

Sulla Gazzetta ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 è stata pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 16 gennaio 2018 n. 14, contenente come riporta lo stesso documento: “la disciplina di attuazione dell’articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56”, ovverosia il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”. Un decreto che arriva con più di un anno e mezzo di ritardo visto che sarebbe dovuto entrare in vigore entro 90 giorni dopo la pubblicazione del Codice dei Contratti. Ritardo che si è andato accumulando durante l’iter d’approvazione iniziato con il parere favorevole n. 351 del 13/02/2017 del Consiglio di Stato a cui è seguito, il 3/3/2017 il parere n° 24 del CIPE.

E’ stato poi pubblicato il Decreto correttivo del Codice dei Contratti (Dlgs 56/2017) e per questo è servito un nuovo parere del Consiglio di Stato n. 1806 del 27/7/2017 e quello della Conferenza unificata n. 110/U del 21/09/2017. Ora, a sei mesi da questo ultimo parere, è finalmente arrivata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto è costituito da 11 articoli:

  • art. 1- Oggetto
  • art. 2- Definizioni
  • art. 3- Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
  • art. 4- Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali
  • art. 5- Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità
  • art. 6- Contenuti, ordine di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
  • art. 7- Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità
  • art. 8- Modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento
  • art. 9- Disposizioni transitorie e finali
  • art. 10- Clausola di invarianza finanziaria
  • art. 11- Entrata in vigore;

Ci sono poi due allegati relativi: il primo al Programma triennale delle opere pubbliche ed il secondo al Programma biennale degli acquisti e forniture. A noi quello che interessa maggiormente è il secondo allegato che contiene gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi dove sono presenti le seguenti schede:

  • scheda A relativa al quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma articolato per annualità e per tipologia di risorse;
  • scheda B relativa all’elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
  • scheda C relativa all’elenco dei acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma  biennale e non riproposti o non avviati.

Come si legge nel testo: “Il programma biennale, citato all’articolo 6 viene redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati. (..) Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento. (…)  Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. (…) Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le amministrazioni indicano per ciascun acquisto l’obbligo, qualora sussistente, ovvero l’intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore per l’espletamento della procedura di affidamento; a tal fine le amministrazioni consultano, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno”.

 

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