L’Anac, con un comunicato del presidente Busia ha dato indicazioni in merito alla redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti previste dagli articoli 99 e 139 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’articolo 99, comma 1, stabilisce infatti che, per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le informazioni sull’aggiudicazione indicate nella disposizione medesima.
La norma precisa che la relazione non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro, o se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici, parti dell’accordo quadro, effettuerà tale prestazione.
La disposizione chiarisce, altresì, che si può prescindere dalla redazione di tale relazione nel caso in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’articolo 98 o dell’articolo 142, comma 3, del Codice dei contratti pubblici contiene le informazioni richieste al comma 1 dell’articolo 99 del medesimo Codice. Il comma 5 dell’articolo in esame prevede che la relazione o i suoi principali elementi siano comunicati alla Cabina di regia di cui all’articolo 212 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta.
Analoghi obblighi sono previsti dall’articolo 139 del Codice dei contratti pubblici con riferimento agli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali. Poiché il rispetto dei suddetti obblighi rappresenta una delle condizioni abilitanti per l’accesso ai fondi comunitari, con il presente Comunicato si forniscono indicazioni operative per lo svolgimento degli adempimenti sopra descritti.
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori redigono sempre le relazioni previste dagli articoli 99 e 139 del Codice dei contratti pubblici, contenenti le informazioni minime individuate dalle disposizioni richiamate. Dette relazioni sono custodite unitamente alla documentazione relativa alla procedura di gara secondo le indicazioni contenute, rispettivamente, nell’articolo 99, comma 4, e nell’articolo 139, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.
Le relazioni sono comunicate dalla stazione appaltante alla Cabina di regia di cui all’articolo 212 del Codice dei contratti pubblici soltanto su richiesta della stessa, al fine di consentirne la trasmissione alla Commissione europea e agli altri soggetti interessati qualora ne facciano richiesta. Al fine di verificare l’adempimento degli obblighi suindicati da parte della stazione appaltante e degli enti aggiudicatori, l’Autorità ha istituito un sistema di controllo attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, inserendo un nuovo campo, la cui compilazione sarà obbligatoria a partire dal prossimo 10 dicembre, nella sezione “oggetto dell’appalto” della scheda aggiudicazione.
Al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi di cui al presente Comunicato e di favorire la conservazione di dati omogenei, l’Autorità, con successiva comunicazione, metterà a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori un modello di relazione unica sulle procedure di aggiudicazione contenente tutte le informazioni richieste.
Fonte Anac