Restano in vigore le sanzioni per gli appalti

Il congelamento delle sanzioni per gli appalti fino ad aprile 2020, contenuto nella circolare dell’Agenzia delle entrate, non ha valenza generalizzata, ma si applica solo per il committente e in particolare quando l’appaltatore pur versando quanto dovuto omette di compilare i modelli F24 alla luce dei nuovi criteri. Negli altri casi le sanzioni scattano subito.

Nel documento, presentato dall’Agenzia delle entrate, la circolare n. 1/E, vi è un apposito paragrafo dedicato ai profili sanzionatori applicabili sulla base della previsione normativa contenuta nell’art. 17-bis c. 4 dlgs 241/1997, con il quale si prevede una sanzione, a carico del committente, che non ottemperi ai nuovi obblighi in materia del versamento delle ritenute Irpef per i lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del contratto, effettuata a cura del singolo appaltatore o subappaltatore.

La sanzione prevista, in questo caso, è pari a quella applicabile all’appaltatore per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento delle medesime. In termini sostanziali, l’onere sanzionatorio a carico del committente inadempiente è quello degli art. 13 dlgs 471/1997 e 14 dlgs 471/1997. La circolare n. 1/E ha peraltro precisato che al committente, dette sanzioni sono da considerarsi di carattere amministrativo non tributario, con la conseguenza che per le stesse non risultano applicabili gli istituti previsti dal dlgs 472/1997.

Le sanzioni per il committente, scattano qualora tale soggetto non ottemperi agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’art. 17-bis dlgs 24171997; ovvero:

1) non richieda e ottenga copia delle deleghe di pagamento contenenti il versamento delle ritenute Irpef relative ai lavoratori dipendenti che l’appaltatore ha direttamente impiegato nell’esecuzione dell’opera, unitamente a un elenco dei dati relativi ai lavoratori impiegati

2) non sospenda il pagamento di quanto dovuto all’appaltatore inadempiente rispetto agli obblighi di comunicazione e di trasmissione delle deleghe e delle informazioni al committente. Viene poi fatto carico al committente di comunicare l’inadempimento dell’appaltatore entro novanta giorni all’Agenzia delle entrate territoriale.

Obblighi, adempimenti e sanzioni, nonostante il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate fanno sorgere alcune perplessità. Viene infatti specificato nella circolare, che nei primi mesi della norma (e comunque fino al 30 aprile) non risultano applicabili al committente le sanzioni menzionate, qualora l’appaltatore abbia correttamente operato ed effettuato i versamenti delle ritenute dovute, ma non abbia utilizzato per ciascun committente distinte deleghe di versamento in ragione del criterio relativo ai lavoratori impiegati direttamente nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Non si tratta quindi di una sospensione generalizzata, ma salvaguarda solo il committente.

Dopo il 30 aprile: la mancata compilazione di un F24 specifico per l’appalto in essere, l’assenza di omissioni di versamento, autorizza il committente a non pagare il corrispettivo dovuto all’appaltatore? Se così fosse, l’appaltatore si troverebbe costretto, seppur in presenza di un puntuale versamento delle ritenute operate, ad avere delle conseguenze rilevanti per le quali non è ancora chiaro come porre rimedio.

(Fonte Agenzia delle entrate)

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