Le imprese che non hanno ottemperato ai pagamenti della rottamazione-ter, ed avevano, ad esempio, la scadenza di una rata lo scorso 6 settembre, e non l’hanno pagata, non possono partecipare né a bandi né a gare perché il loro DURC risulterà annullato.
Ovviamente ciò vale per tutte quelle imprese che a tempo debito hanno aderito alla rottamazione-ter e che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, hanno ottenuto il rilascio del DURC. L’occasione della rottamazione-ter è stata importante per molte imprese che a quel momento si erano trovate impantanate in una serie di debiti fiscali.
Aderire alla rottamazione ha permesso loro di poter pagare, in un massimo di 18 rate, quanto dovuto ottenendo però subito il DURC per poter riprendere la loro attività. Unica condizione posta è stata quella che: in mancanza o nel tardivo pagamento anche solo di una rata tra quelle in cui era stato dilazionato il pagamento, il DURC rilasciato veniva annullato. In tal caso l’agente della riscossione passa agli Enti preposti alla verifica gli estremi del DURC da annullare.
Tali Enti provvedono quindi a rendere disponibile, on line, nell’apposita sezione “Durc on line”, l’elenco dei DURC annullati.