Da novembre addio ai limiti sul subappalto, la legge 108 del 30 luglio 2021, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” infatti, finalmente metterà una fine alla querelle sul subappalto in Italia.
Il nostro Paese prevede dei limiti nel subappalto che risultano essere in contrasto con l’Ordinamento Europeo. L’Europa, per questo, aveva già ripreso l’Italia per le sue “soglie” nel subappalto ed in seguito c’è stata una sentenza del Consiglio di Stato che aveva mostrato la possibilità del subappalto al 100% rispetto ai limiti imposti dall’art.105 del Codici dei Contratti.
Ora tutto questo dovrebbe essere archiviato con questa procedura: in una prima fase, il 31 ottobre, si partirà con l’accorpamento delle soglie a non oltre il 50% dell’importo contrattuale. A seguire il 1/11/2021 ci sarà l’abbattimento del minimo previsto e l’introduzione della valutazione, caso per caso, da parte delle stazioni appaltanti, delle proposte di subappalto.
Queste ultime sono a tal fine chiamate a fornire, con un’adeguata motivazione da presentare nella determina a contrarre, la documentazione che attesti le prestazioni o le lavorazioni oggetto dell’appalto. In altri termini alle Stazioni Appaltanti il legislatore suggerisce gli elementi da porre a base di una eventuale determina di autorizzazione ovvero di diniego del subappalto, argomentando proprio dai concetti ed elementi forniti dall’art. 49 quali le caratteristiche dell’appalto, la complessità delle prestazioni e dei controlli, la tutela del lavoro, il rischio di infiltrazioni criminali.